NORME E CONSUETUDINI DEL CORPO CONSOLARE

L'assemblea dei consoli titolari di uffici consolari riunitasi a Torino il 22 febbraio 1993

PREMESSO
- che la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, recepita e resa esecutiva in Italia con legge 9 agosto 1967 n.804 che ne autorizza la ratifica (lo strumento di ratifica italiano della Convenzione è stato  depositato a New York presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite il 25 giugno 1969), contiene nel preambolo una norma di carattere generale intesa ad operare il più ampio rinvio al diritto consuetudinario;

PREMESSO ALTRESÌ
- che il diritto consuetudinario generale implica imprescindibilmente l'esistenza giuridica del Corpo Consolare;

PREMESSO INFINE
- che il Corpo Consolare, inteso "latu sensu", è l'insieme dei consoli titolari e non titolari di uffici consolari, residenti o non residenti in una determinata regione dello stato ricevente, ma ivi preposti organicamente a svolgere le medesime funzioni consolari;

CONSIDERATO
- che a Torino, dal 1865 (e cioè da quando fu trasferita la capitale del Regno d'Italia a Firenze) esiste "de facto" un Corpo Consolare;

VISTO
- che detto Corpo Consolare ha manifestato e manifesta il frequente intreccio dei fasci di relazioni consolari aventi carattere bilaterale e consente, quindi, che le relazioni medesime siano prese in considerazione sul piano della pluralità dei rapporti internazionali;

RITENUTO
- che il Corpo Consolare (a differenza del Corpo Diplomatico) non è unico rispetto all'Italia, ma si scinde nella molteplicità dei gruppi di consoli esteri coesistenti nelle varie città (Bari, Catania, Firenze, Genova, Livorno, Milano, Napoli, Trieste, Venezia ed altre);

RILEVATO
- che il Corpo Consolare è legittimato a compiere e da oltre un secolo ha in effetti compiuto funzioni di varia natura, aventi carattere di rappresentanza, di cerimoniale, d'affari, di politica, d'amministrazione ed altro;

DELIBERA
di adottare il seguente testo di statuto, a modifica ed integrazione delle norme e consuetudini vigenti, approvate il 26 novembre 1984

ART. 1 - COSTITUZIONE
Con riferimento al diritto consuetudinario ed alla Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, è costituito "de jure" il 4 marzo 1991 a Torino il Corpo Consolare

ART. 2 - COMPOSIZIONE
Il Corpo Consolare comprende i consoli generali, i consoli, i consoli aggiunti, i pro-consoli, i vice- consoli, gli agenti consolari e gli addetti consolari, sia di carriera, sia onorari, con exequatur del Governo Italiano (o almeno con l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle funzioni consolari, valida a tutti gli effetti) con ufficio consolare di Piemonte e nella Valle d'Aosta ed ivi esercenti le funzioni consolari.

ART. 3 - ESCLUSIONE
La persona che adempie alle modalità del precedente articolo 2 entra di diritto a far parte del Corpo Consolare senza bisogno di apposita domanda, salvo che dichiari esplicitamente e per iscritto al Decano che non ne vuole far parte.

ART. 4 - DECANO
Il Corpo Consolare tende a darsi il suo indispensabile ordinamento ed a trovare unità d'espressione con l'istituzione di un presidente che assume il nome tradizionale di "Decano" del Corpo stesso.
Il Decano verrà eletto dall'Assemblea a sensi dell'art. 14, sia tra i Consoli di carriera, sia tra i Consoli Onorari eleggibili con anzianità di primo exequatur di almeno tre anni, che abbiano dato la loro disponibilità.
Questi resterà in carica per tre anni e potrà essere rieletto una sola volta consecutivamente.
Sono eleggibili i Consoli in regola con il versamento della quota contributiva ex art. 13/c. In caso di parità di voti viene eletto il Console di Carriera ovvero, in sua assenza, il Console Onorario con maggiore anzianità di primo exequatur.

ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL DECANO
Sotto l'impulso del Decano, il Corpo Consolare si attiva per una fiorente vita associativa, in virtù della quale i rapporti personali tra i consoli tendono ad essere più frequenti ed i consoli possono trovare occasione di contatti con gli ambienti pubblici e privati.
Il Decano medesimo è chiamato a svolgere attribuzioni diverse, che rispecchiano le varie funzioni del Corpo stesso su piani distinti:
a) egli organizza periodici incontri, cene, colazioni, pranzi, ricevimenti e simili per il Corpo Consolare, assistito dal Segretario Generale, invitando anche - se del caso - le consorti dei membri o estranei;
b) egli pronuncia allocuzioni e discorsi sia nelle cerimonie, sia nelle manifestazioni, mentre agisce da portavoce del Corpo Consolare in caso di iniziative collettive come rimostranze, prese di posizione o presentazione di note;
c) egli è il legittimo interprete di tutto il Corpo Consolare rispetto alle autorità locali civili, politiche, militari, giudiziarie, religiose ed altre, avendo titolo per compiere quei passi e quei reclami che la situazione può consigliare, onde assicurare in favore degli appartenenti al Corpo stesso il puntuale adempimento dei trattamenti loro dovuti e l'esatta osservanza dei privilegi, prerogative, immunità e facilitazioni che competono;d) egli convoca l'assemblea incaricando il Segretario Generale di notificare ai membri la data, l'ora e il luogo, unitamente all'elenco delle materie da trattare;
d) egli convoca l'assemblea incaricando il Segretario Generale di notificare ai membri la data, l'ora e il luogo, unitamente all'elenco delle materie da trattare;
e) egli può impartire ai membri del Corpo Consolare quei suggerimenti che reputerà convenienti ai fini della loro più corretta condotta;
f) egli gestisce il fondo comune del Corpo Consolare ove non desideri delegare detta gestione al Segretario Generale;
g) egli prende l'iniziativa di far pubblicare periodicamente, a cura del Segretario Generale, la lista consolare, che viene inviata gratuitamente ai singoli membri, alle autorità locali, agli altri corpi consolari ed a chi ne fa motivata richiesta.

ART. 6 - ONORI AL DECANO
Al Decano spettano speciali onori e certe cortesie protocollari, sia da parte delle autorità locali, sia da parte del Corpo Consolare. Al Decano spetta un posto privilegiato in ogni cerimonia ed il primo posto di quelli stabiliti per gli altri consoli.
I singoli membri del Corpo Consolare devono al Decano deferenza e rispetto.

ART. 7 - VICE-DECANO
Accanto al Decano è istituito un Vice-Decano, con funzioni vicarie, che lo sostituisce e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.
Il Vice Decano è nominato con le modalità previste all'art. 4, egli resterà in carica 4 anni e potrà essere rieletto una sola volta consecutivamente.

ART. 8 - SEGRETARIO GENERALE
Tra i Consoli Onorari eleggibili, membri del Corpo Consolare, viene eletto dall'Assemblea il Segretario Generale per tre anni con le modalità di cui all'art. 4. Egli è rieleggibile.
Può continuare nelle funzioni di Segretario Generale il console che abbia cessato durante la carica.

ART. 9 - ATTRIBUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario Generale cura il buon svolgimento delle attività del Corpo Consolare; in via  esemplificativa:
a) raccoglie le consuetudini del Corpo Consolare di Torino;
b) conserva gli archivi del Corpo Consolare;
c) accerta l'anzianità dei membri, udita la Prefettura e, se necessario, il Ministero degli Affari Esteri, mantenendo una lista aggiornata;
d) provvede alle incombenze di cerimoniale;
e) notifica ai membri, per incarico del Decano, la data, l'ora ed il luogo delle assemblee, unitamente all'elenco delle materie da trattare;
f) redige il resoconto delle riunioni;g) cura la pubblicazione periodica della lista consolare, su iniziativa del Decano, inviandola gratuitamente ai membri, alle autorità locali, agli altri corpi consolari ed a chi ne fa motivata
richiesta.
h) funge da tesoriere, se desiderato dal Decano;
i) assiste il Decano nell'adempimento delle di lui attribuzioni, coordinando eventuali azioni comuni nell'interesse generale.

ART. 10 - SEGRETARIO GENERALE ONORARIO
Il Segretario Generale non rieletto può essere nominato dall'assemblea Segretario Generale Onorario a vita dal Corpo Consolare, su proposta del Decano.

ART. 11 - CONSIGLIO DI DECANATO
Il Decano è coadiuvato nello svolgimento dei propri compiti da un comitato esecutivo denominato Consiglio di Decanato che delibera a tutela degli interessi del Corpo Consolare.
Detto Consiglio è composto dal Decano (che lo convoca e lo presiede), dal Vice-Decano, dal Segretario Generale,e da altri 4 Consoli eletti dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 4.
Il Consiglio nella componente dei 4 membri eletti dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza semplice dei presenti , in caso di parità prevale il voto del Decano.
Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare il rendiconto finanziario che verrà presentato all'Assemblea ed ogni volta che sia convocato dal Decano o dal Vice Decano in caso di assenza o impedimento del Decano ovvero da almeno 3 dei suoi membri.

ART. 12 - ASSEMBLEA
Almeno una volta all'anno il Corpo Consolare si riunisce in assemblea, possibilmente nel mese di febbraio, per discutere e deliberare su materie di comune interesse, su convocazione del Decano, o in sua assenza o impedimento dal Vice Decano, trasmessa via e-mail con un preavviso di almeno quindici giorni.
L'assemblea è presieduta dal Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce quale Vice-Decano, oppure, in mancanza di quest'ultimo, dal Segretario Generale uscente.

ART. 13 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea tratta in via esemplificativa le seguenti materie:
a) prendere atto della relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
b) approvare il rendiconto finanziario dell'anno precedente;
c) stabilire la quota per l'anno in corso per ciascun membro;
d) eleggere il Decano, il Vice Decano, il Segretario Generale e i quattro membri elettivi del Consiglio di Decanato.e) esaminare tutte le questioni che possono interessare collettivamente gli uffici consolari del Piemonte e della Valle d'Aosta;
f) nominare, se del caso, il Segretario Generale Onorario a vita, su proposta del Decano;
g) decidere sull'attività futura, seguendo le indicazioni del Decano o i suggerimenti dei membri.

ART. 14 - "QUORUM" DI COSTITUZIONE E "QUORUM" DI DELIBERA
L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei suoi membri in regola con la quota associativa.
Nell'assemblea ogni ufficio consolare ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero dei suoi membri, purchè in regola con il versamento della quota associativa per almeno un membro dell'ufficio.
Le decisioni vengono adottate validamente a maggioranza dei voti espressi durante l'Assemblea e di quelli pervenuti al Segretario Generale in busta chiusa entro le ore 24 del giorno precedente
l'Assemblea.

ART. 15 - ANZIANITÀ
L'ordine di precedenza è stabilito, in ciascuna delle quattro classi, elencate nella Convenzione di Vienna, dalla data dell'exequatur o dalla data del rilascio dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle funzioni consolari, valida a tutti gli effetti.
Nell'ambito di ciascuna classe, i consoli di carriera precedono i consoli onorari.
I consoli titolari di ufficio consolare precedono i non titolari della stessa categoria e della medesima classe.
I consoli generali "ad personam" seguono i consoli generali titolari di consolati generali.
I gerenti temporanei seguono i titolari.

ART. 16 - PROMOZIONI
Qualora un console venga promosso console generale, la data del secondo exequatur determina la data della sua anzianità.
Qualora un vice-console venga promosso console, la data del secondo exequatur determina la data della sua anzianità.
Qualora un agente consolare venga promosso vice-console, la data del secondo exequatur determina la data della sua anzianità.

ART. 17 - PRECEDENZE IN PARI DATA
L'ordine di precedenza tra due o più titolari di ufficio consolare che abbiano ottenuto l'exequatur o l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle funzioni consolari nella stessa data, è determinato dalla data delle lettere patenti.

ART. 18 - CONSOLI ONORARI IN CONGEDO
I consoli generali, i consoli, i vice-consoli e gli agenti consolari di seconda categoria che hanno cessato le loro funzioni e che risiedono in Piemonte, nella Valle d'Aosta o in Liguria, possono essere invitati alle manifestazioni e cerimonie. Possono pure assistere alle assemblee, senza diritto di voto. Sono esentati dalle quote annuali ed il loro nome può essere indicato nell'annuario del Corpo Consolare.

ART. 19 - FONDO COMUNE
Con le quote annuali stabilite dall'assemblea e versate dai membri si formerà un fondo comune, gestito dal Decano o, se egli lo desidera, dal Segretario Generale (che in tale ipotesi fungerà anche da tesoriere). Tale fondo servirà per le spese comuni del Corpo Consolare.

ART. 20 - NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto o dalle premesse che ne fanno parte integrante, si fa rinvio alle norme di diritto consuetudinario consolare.

NORMA TRANSITORIA
Le modifiche statutarie approvate dall'Assemblea in data 15 febbraio 2016 verranno specificamente in applicazione al momento della decadenza di ogni singola carica attualmente in essere qui disciplinata, salvo che nel caso di decadenza del decano ove si considereranno decaduti anche il Vice Decano, il Segretario Generale e il Consiglio di Decanato.